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DELEGAZIONE ACI CARAVAGGIO

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Orari di apertura:

lunedì - venerdì: 8,30-12,30 15,00-18,30

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Via Roma 30 - 24043 Caravaggio (BG)

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BOLLO

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Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 02657350167 https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONE LOMBARDIA 

© 2024 Delegazione Aci Caravaggio (BG) Agenzia Anzuinelli Sas di Anzuinelli Cristiana & C.

Via Roma 30 - 24043 Caravaggio (BG) Codice fiscale e partita IVA 02657350167

 

Creato con Flazio.com

La tassa automobilistica regionale di proprietà (conosciuta anche come ‘bollo auto’) si applica a tutti i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Chi deve pagarla?

Il proprietario o usufruttuario del veicolo.

 

Quando pagarla?

Il primo pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato entro il mese successivo a quello dell’immatricolazione.  Ad esempio,  nel caso di auto immatricolata in un qualunque giorno del mese di giugno, il bollo va pagato entro il 31 luglio.

 

I pagamenti successivi devono essere effettuati ogni anno, entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Per esempio nel caso di auto immatricolata ad aprile 2012, il bollo dovrà essere  pagato nel mese aprile di 2013,  entro il giorno 30.

 

Per le auto immatricolate prima del 2004 le scadenze sono quelle stabilite in occasione dell’immatricolazione del veicolo.

 

 

Per pagare è sufficiente presentarsi presso la nostra agenzia e fornire il numero di targa del veicolo.

Nei casi più complessi potrebbe essere necessaria la presentazione del libretto e/o Certificato di Proprietà del veicolo unitamente al documento d'identità dell'intestatario, per cui è sempre consigliabile venire muniti di questi documenti.

 

Nella nostra agenzia si possono richiedere Rimborsi, Riduzioni ed Esenzioni.

 

Rimborsi:Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data      antecedente all'inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc.).

 

Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, conto corrente bancario con relativo codice Iban, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).

 

N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento.

 

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

 

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 15,00.

 

Riduzioni ed Esenzioni:

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

Veicoli storici:

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico.

Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello di prima immatricolazione in Italia o all'estero.

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

 

Gli importi fissi sono:

 

30,00 euro per le autovetture

 

20,00 euro per i motoveicoli

 

Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico, iscritti nei registri Automotoclub Club Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (FMI), sono totalmente esenti dal pagamento della tassa automobilistica (di proprietà o di circolazione), purché il proprietario sia in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione.

 

Veicoli destinati ai disabili:

La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.

 

L'esenzione riguarda:

  • le autovetture
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo
  • gli autoveicoli per trasporti specifici di persone in particolari condizioni
  • le motocarrozzette
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo
  • i motoveicoli per trasporti specifici
  • quadricicli leggeri alimentati a benzina e gasolio *
  • autocaravan *

* esclusivamente a favore della persona disabile che immette su pubblica strada il veicolo

 

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

 

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. L'esenzione potrà essere trasferita su altro veicolo, decorsi quattro anni dalla data dell'avvenuto riconoscimento del beneficio (se lo stesso è avvenuto successivamente al 31.12.2003).Tuttavia l'esenzione può essere trasferita senza interruzioni su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile o del soggetto cui il disabile sia fiscalmente a a carico, esclusivamente se per il veicolo precedentemente esentato sia stata presentata presso il Pubblico Registro Automobilistico formalità di demolizione, perdita di possesso o trasferimento di proprietà entro il mese successivo dalla data di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato.

 

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

  • Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti
  • Disabili gravi, ai sensi della L.104/92, art.3 comma 3 o con pluriamputazioni
  • Disabilità per la quale e stata riconosciuta l'indennità di accompagno
  • Disabilità per cecità o sordomutismo

 

Veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita:

Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare gli elenchi di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita direttamente a Regione Lombardia. Su tali elenchi devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

 

Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti - l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo nel mese di marzo 2013 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2013, la sospensione decorre dal mese di gennaio 2014).

 

ATTENZIONE! I veicoli destinati alla rivendita, appartenenti a soggetti residenti o aventi sede in Lombardia, possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di pratica di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite "minivoltura" la cui data dell'atto è determinante ai fini della corretta individuazione della data di presa in carico del veicolo.

 

Ulteriori riduzioni:

La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta per:

  • autovetture adibite al servizio pubblico da piazza: riduzione del 75 per cento
  • autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida: riduzione del 40 per cento
  • autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica (o equivalente) all'asse o agli assi motore: riduzione del 20 per cento  • autovetture da noleggio da rimessa: riduzione del 50 per cento
  • autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa: riduzione del 30 per cento

Ulteriori esenzioni:

Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:

  • i veicoli elettrici e i veicoli con alimentazione esclusiva a gas
  • gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea
  • gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri, l'attrezzatura dei quali  sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica
  • le autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di  plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale.